Statuto “Il Girasole odv”

ART. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile
Ai sensi degli artt. 32 e ss. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (il ‘Codice del Terzo Settore’, d’ora innanzi ‘CTS’), è costituita l’Associazione denominata
‘IL GIRASOLE Organizzazione di Volontariato’, o
in forma abbreviata ‘IL GIRASOLE ODV’.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

ART. 2 – Sede
L’Associazione ha sede nel comune di Treviglio (BG). Il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4 – Finalità e Attività
L’Associazione si pone come finalità principale quella di promuovere e sviluppare le abilità delle persone sofferenti di disagio psichico in merito alla cura della propria persona, alla acquisizione delle competenze sociali, professionali e relazionali anche in vista di un soddisfacente reinserimento sociale e lavorativo.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone sofferenti di disagio psichico attraverso iniziative sportive, ricreative, culturali, formative ed occupazionali.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari Associati, o delle persone aderenti agli enti Associati, hanno per oggetto:

  • le prestazioni socio-sanitarie, così come previste dall’art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 117/2017;
  • l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, così come previste dall’art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 117/2017.

In particolare l’Associazione intende svolgere le seguenti attività:

  1. organizzazione e gestione di attività ricreative, sportive, culturali, formative ed occupazionali, allo scopo di favorire la socializzazione, la crescita personale e l’arricchimento culturale delle persone sofferenti di disagio psichico;
  2. autoproduzione di manufatti artistici e di artigianato allo scopo di promuovere il recupero delle abilità manuali e creative delle persone sofferenti di disagio psichico;
  3. creazione e gestione di un laboratorio occupazionale nel quale svolgere attività per conto terzi allo scopo di creare emancipazione, momenti di collaborazione e cooperazione fra le persone sofferenti di disagio psichico;
  4. conduzione di attività lavorative all’esterno delle sedi dell’Associazione, per conto di Enti Locali o di altri soggetti privati, allo scopo di promuovere l’inserimento lavorativo delle persone sofferenti di disagio psichico.

Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 5 – Associati
Sono membri dell’Associazione i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. L’Associazione presuppone l’esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato che dichiari di condividere le finalità dell’Associazione e si impegni ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro sessanta giorni, motivandola. L’aspirante Associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte od estinzione dell’Associato. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 – Diritti e doveri degli Associati
Gli Associati dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto;

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 7 – Qualità di volontario
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

ART. 8Perdita della qualifica di Associato
La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’Associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, ivi compreso il pagamento della quota associativa, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 9 – Gli organi sociali
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l’Organo di controllo, da nominare nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017;  
  • l’Organo di revisione, da nominare nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
    Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 – L’Assemblea degli Associati
L’Assemblea è composta dagli Associati dell’Associazione ed è l’organo sovrano.
È convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, mediante l’invio agli Associati ed ai Consiglieri, di una comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l’ora della riunione, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, al recapito risultante dal libro degli Associati. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d’età. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) vengano indicati nell’avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video e gli eventuali luoghi collegati telematicamente a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

ART.11 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull’esclusione degli Associati;
  6. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo compete di:

  1. nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, e disporne la revoca;
  2. gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
  3. compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;
  4. approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
  6. deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune;
  7. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Associati, dagli enti Associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I Consiglieri sono rieleggibili.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Se per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno mediante l’invio, almeno sette giorni prima della riunione, di una comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare, a mezzo posta elettronica o posta ordinaria. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di tre giorni. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo se nominato. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) vengano indicati nell’avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video e gli eventuali luoghi collegati telematicamente a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

ART. 15 – Il Presidente e Vice Presidente
Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

  1. effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
  2. verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
  3. convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
  4. rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 – Tesoriere
Il Tesoriere:

  • cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità;
    • effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
    • predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Organo di controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 – Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

ART. 19 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 – Quota iniziale e quota annuale
L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la ‘quota inziale’).
Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la ‘quota annuale’).
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato all’Associazione, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.

ART. 21 – I beni
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – Bilancio
L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali inizieranno il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato ai sensi del Codice del Terzo Settore.
Il bilancio viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24 – Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione.

ART. 26Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 27 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 – Responsabilità della organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 – Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
L’eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 31 – Libri sociali obbligatori
L’Associazione deve tenere:

  1. il libro degli Associati;
  2. il registro dei Volontari
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali.

I primi di cui alle lett. a), b), c) e d) sono tenuti dal Consiglio Direttivo, mentre l’ultimo è a carico dell’organo di riferimento. Tutti gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall’articolo 15, terzo comma, del Codice del Terzo Settore.

ART. 32 – Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.